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SULLA RESPONSABILITA’ SANITARIA

Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile (Giudice Dott.ssa V. Mele), con sentenza n. 901 del 18.03.25 (pubblicata il 19.03.25) ha accolto la richiesta di risarcimento danni che un paziente aveva intentato nei confronti di una Clinica privata che, a sua volta aveva chiamato in causa il  medico chirurgo che ha effettuato l’intervento affinchè venisse manlevata dallo stesso.
La sentenza condanna al risarcimento la Clinica e non accoglie la domanda della stessa di manleva nei confronti del medico chirurgo.
La pronuncia rimane significativa in quanto percorre tutti i profili giuridici relativi al tema della responsabilità sanitaria in generale e del rapporto Clinica (struttura sanitaria pubblica o privata), paziente e medico chirurgo.
In particolare conferma la Giurisprudenza della Cassazione che vuole da un lato che: in tema di inadempimento delleobbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione; dall’altro che: ell’ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo chiedendo l’accertamento della corresponsabilità nella causazione dell’illecito, al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-obbligato solidale, in via subordinata rispetto all’accoglimento della pretesa risarcitoria dell’attore, non si verifica l’estensione automatica della domanda attorea al terzo.
Soddisfazione per lo studio Legale Montinaro con gli Avvocati Daniele Montinaro ed Elena Zacheo che rappresentavano il medico chirurgo.
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