MELPIGNANO – Si tratta del notissimo ristorante Portico San Giorgio situato nel Palazzo De Carlo / Bacco nella piazza principale del centro storico di Melpignano . Una attività esistente dal 1992 e messa a rischio da un provvedimento dell’Amministrazione comunale che vorrebbe impedire l’utilizzo della struttura presente nel giardino privato del ristorante; struttura esistente da molti anni, ritenuta non conforme alle autorizzazioni da parte del Comune.
Il Ristorante, per il tramite dello Studio Legale Montinaro, ha appellato la sentenza dal TAR Lecce (Sez. Prima – n. 924/2024) chiedendone la sospensione cautelare ritenendo che, invece, la struttura, così come oggi esistente, sia conforme a quanto autorizzato.
In seguito alla Camera di Consiglio tenutasi il 10.09.24 presso Palazzo Spada sede del massimo organo di giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato (Sezione Seconda – Pres. F. Frigida – Rel. Carmelina Addesso) ha accolto le tesi dell’Avv. Daniele Montinaro ed ha sospeso il provvedimento dell’Amministrazione.
Il Legale Avvocato Daniele Montinaro: “Siamo molto soddisfatti pur essendo una tappa intermedia del contenzioso. La situazione è piuttosto paradossale, una attività ultra ventennale che da lustro al paese e fiore all’occhiello della ristorazione locale che, peraltro, provvede a mantenere pulito e manutenuto lo spazio ed il verde adiacenti alle mura storiche che ricadono nel giardino privato del ristorante, e che si vede ora immotivatamente coinvolta in una sequenza di giudizi innanzi ai Giudici Amministrativi. Inoltre, mi sono arrivate segnalazioni di strutture sempre nello stesso Comune, ben più impattanti e che difficilmente, così come prospettatemi, possono essere state autorizzate per come ora si presentano; su tale aspetto procederemo ad una apposita segnalazione agli Uffici comunali nell’interesse della comunità e dell’amministrazione stessa, sempre con spirito di massima collaborazione che abbiamo, nonostante tutto, da subito sempre dimostrato”.
Questo il tratto esenziale dell’ordinanza:” … Rilevato che, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle censure di merito, sussiste il periculum in mora in ragione dell’avvenuto decorso del termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 comma 3 d.p.r. 380/2001 per l’ottemperanza all’ordine di demolizione, unitamente all’opportunità di mantenere
la res adhuc integra fino alla definizione del merito del giudizio; Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare meriti accoglimento con conseguente sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e derivante sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza del Comune di Melpignano n. 38 del 6 luglio 2023 (impugnata in primo grado), nonché con rinvio per la trattazione del merito dell’appello all’udienza che sarà fissata dal Presidente della Sezione nel primo trimestre del 2025;…”.
la res adhuc integra fino alla definizione del merito del giudizio; Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare meriti accoglimento con conseguente sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e derivante sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza del Comune di Melpignano n. 38 del 6 luglio 2023 (impugnata in primo grado), nonché con rinvio per la trattazione del merito dell’appello all’udienza che sarà fissata dal Presidente della Sezione nel primo trimestre del 2025;…”.