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Chiosco-bar nella villa Aldo Moro di Gagliano del Capo, il Consiglio di Stato rigetta l’appello

GAGLIANO DEL CAPO – Il Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, Sezione di Lecce, con sentenza n. 1458 pubblicata in data 28.12.23, il TAR (Sez. II – Pres. Mangia, Estensore Dello Preite) accolse il ricorso per motivi aggiunti presentati da Addolorata Agosto ed annullò l’aggiudicazione precedentemente assegnata dal Comune di Gagliano del Capo. La sentenza era stata appellata dalla illegittima aggiudicataria.
Il Consiglio di Stato (Sez. V – Pres. Diego Sabatino, Relatore Cons. Valerio Perotti) con ordinanza n. 672/2024, in seguito all’udienza tenutasi in Camera di Consiglio in data 22.02.24, ha rigettato l’appello e condannato parte appellante anche al pagamento delle spese legali.
La vicenda riguarda l’affidamento di un immobile da adibire a chiosco-bar ubicato in villa Aldo Moro per la somministrazione di alimenti e bevande.
Rigettate tutte le eccezioni delle controparti (anche l’Amministrazione si è costituita nel giudizio di appello), il Consiglio di Stato ha accolto le richieste formulate dai legali della resistente gli Avv.ti Daniele Montinaro e Marcello Petrelli.
Nel bando di gara era stabilito che: “In caso di domande concorrenti le stesse saranno valutate da apposita Commissione sulla base dei criteri di seguito dettati per ognuno dei quali sarà attribuito un punteggio massimo di punti 100 così distribuiti: […] e) Anni di esperienza maturati nel settore della preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, sia da titolare/legale rappresentante sia da lavoratore dipendente (1 punto per ogni anno maturato con un massimo punti 10)”.
Già il TAR Lecce aveva evidenziato come risultava evidente dall’interpretazione logico-grammaticale della suddetta disposizione, la preposizione “da” – che precede, rispettivamente, i sostantivi “titolare/legale rappresentante” e “lavoratore dipendente” – ha il valore di un complemento predicativo del soggetto e non di un complemento di agente e che quindi, nel caso di specie, la preposizione “da” non si riferisce agli anni di esperienza maturati “dal” titolare/legale rappresentante o “dal” lavoratore dipendente, ma vale ad indicare gli anni di esperienza che il concorrente ha maturato “nella qualità di” titolare/legale rappresentante o “nella qualità di” lavoratore dipendente. In altre parole scriveva il Tribunale: “. ..la citata previsione della lex specialis si appunta esclusivamente sugli anni di esperienza maturati in capo al soggetto che chiede di partecipare alla gara (nella eventuale duplice qualità, precedentemente rivestita, di titolare o di dipendente di attività del settore), sicché non sono valutabili le esperienze lavorative di soggetti diversi dal partecipante alla procedura concorsuale”.
L’Avv. Daniele Montinaro esprime soddisfazione: ” Siamo soddisfatti, d’altronde già il TAR Lecce aveva emesso sentenza semplificata individuando le nostre tesi come manifestamente fondate. Dalla vicenda sono emersi peraltro profili ancora più gravi che saranno certamente affrontati innanzi ad altre autorità giudiziarie competenti e che condurranno tale vicenda su materie non solo di carattere amministrativo. Confidiamo comunque che ora l’Amministrazione si adoperi immediatamente per l’esecuzione della sentenza del TAR Lecce
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