Significativa sentenza del TAR Lazio – Roma sull’accesso agli atti amministrativi. La vicenda riguarda fondi PNRR (Next Generation EU) ed in particolare un avviso pubblico per la presentazione di “Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambitodel PNNR (…)”, con risorse stanziate dall’Unione europea nel quadro del cd “NextGenerationEU”. Solo 4 i progetti promossi in Puglia (uno Comune di Maglie, uno Comune di Barletta, uno Comune di Bovino ed uno privato).
Un privato per un progetto di intervento di restauro e valorizzazione di un noto parco e giardino in Spongano, avendo conseguito un punteggio non utile all’accesso ai finanziamenti, per il tramite dello Studio dell’Avv. Daniele Montinaro untiamente all’Avv. Giovanni Calabro ha formulato istanza di accesso agli agli atti al fine, tra gli altri, “…di poter confrontare il progetto con i progetti vincitori e di poterlo eventualmente perfezionare in caso di rifinanziamento del bando PNRR”.
Il Ministero aveva decisamente rigettato l’istanza in quanto sosteneva essere “…formulata in maniera generica in relazione all’interesse correlato ai documenti richiesti e pare, in tutta evidenza, preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato di questa amministrazione, mentre le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione così da permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa”, non potendo ritenersi all’uopo sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive (…)”.
Impugnato il diniego al TAR Lazio, in segutio all’udienza in camera di consiglio del 13.06.23, ed ad una forte difesa da parte del Ministero, il Tribunale amministrativo accogliendo le tesi dell’Avv. Daniele Montinaro, ha accolto il ricorso del privato e precisato che: “… Il diritto di accesso riveste valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso” ed ancora che: “…attesa la natura comparativa della procedura cui ha preso parte il ricorrente, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione”.
“La pronuncia è molto significativa in riferimento all’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi in chiave partecipativa, in quanto finalizzato a conoscere in un’ottica di trasparenza gli atti nell’ambito di una procedura di tipo selettivo, indipendentemente se la richiesta di accesso sia stata formulata anche richiamando la necessità di difendere un proprio interesse giuridico” – puntualizza l’avvocato Daniele Montinaro.